1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 706. - (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata e la documentazione dello svolgimento di un percorso, secondo un protocollo prestabilito, intrapreso da ambedue i genitori, mediante l'ausilio di un'apposita struttura pubblica o privata scelta dalle parti.
Il percorso di cui al primo comma attesta l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione riguardo ai figli e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli minori.
Nella domanda di separazione sono indicati il progetto educativo, i compiti specifici attribuiti a ciascun genitore, nonché i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso ciascuno.
In mancanza di accordo preventivo tra i genitori, le differenti proposte sono oggetto di esame da parte del giudice cui è rimessa la decisione finale.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irripetibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il